DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali
ed economiche. (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2021
Art. 3
Impiego certificazioni verdi COVID-19
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo
l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19).
- 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai
seguenti servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio,
di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni
sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre,
di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra,
centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
di cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo
7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi,
di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita'
al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi
i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale
bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nellezone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le
attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni
previste per le singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti
esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per trattare
in modalita' digitale le predette certificazioni,
al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando
contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.
Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalita'
di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni
rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'
di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti
servizi e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo'
definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione
del presente articolo.».
2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis.
Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate
esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis,
comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente
decreto, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76.».
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